RCT/O

Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

Premessa

La seguente presentazione riporta in forma sintetica le caratteristiche generali della polizza RCT/O.

La polizza RCT/O protegge il patrimonio aziendale, tenendo indenne l’assicurato da richieste di risarcimento per danni cagionati nello svolgimento dell’attività assicurata.

Responsabilità civile verso terzi - RCT

Oggetto dell’assicurazione

La compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • Morte e lesioni personali

  • Distruzione o deterioramento di cose In conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. Ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222, per i danni subiti da terzi

N.B. Quanto sopra trova applicazione nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale

Definizione di terzi

Dal novero dei terzi sono generalmente esclusi i prestatori di lavoro (che possono rientrare nell'apposita estensione RCO), nonché l’assicurato stesso (legale rappresentante) e suoi familiari.

Validità territoriale

Mondo intero esclusi USA, Canada e Messico

Esclusioni

La maggior parte delle esclusioni di polizza sono ricomprese con successive estensioni e condizioni particolari con specifiche delimitazioni.

Le principali esclusioni non derogate sono:

  • Danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, natanti, aeromobili e di veicoli in genere azionati da persone non abilitate a norma di legge

  • Danni a risorse idriche e giacimenti in genere nel sottosuolo

  • Danni da difetto del prodotto (RC del produttore)

  • Danni derivanti da esplosivi, sostanze radioattive e rischi nucleari in genere, nonché da campi elettromagnetici e da amianto

  • Danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità

  • Danni conseguenti a guerra, tumulti popolari e simili

  • Danni da encefalite spongiforme e sindromi affini

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO

Oggetto dell'assicurazione

La compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche e del d.Lgs 23 febbraio 2000 n.38 e successive modifiche nonché del d.Lgs 10 settembre 2003 n.276 e successive modifiche, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, da lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare disciplinato da tutte le forme previste dal succitato d.Lgs 10 settembre 2003 n.276 e successive modifiche o integrazioni, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione

Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.P.R. 30 giugno 1965, n° 1124 e del d.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati a tutti i prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5 %.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222; limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L., i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.

Malattie professionali

L’assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali

Validità territoriale

Mondo intero

Esclusioni

Le principali esclusioni della garanzia RCO sono:

  • Danni derivanti da esplosivi, sostanze radioattive e rischi nucleari in genere, nonché da campi elettromagnetici e da amianto

  • Danni derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità

  • Danni conseguenti a guerra, tumulti popolari e simili

Calcolo e regolazione del premio

Il premio anticipato di polizza viene calcolato sulla base di elementi variabili quali il fatturato, le retribuzioni e il numero di addetti ed è soggetto ad una regolazione annuale (conguaglio).

Durata

La polizza ha durata annuale o anno più rateo e si rinnova tacitamente, salvo disdetta con 30 gg di preavviso a mezzo raccomandata.

Importante

Prima della sottoscrizione del contratto è necessario leggere attentamente il fascicolo informativo ed in particolare le condizioni di polizza, con attenta visione delle esclusioni e delimitazioni, nonché di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Estensioni e condizioni particolari RCT e RCO

  • Lavori presso terzi (danni da incendio, danni a cose nell'ambito lavori, danni da acqua piovana per insufficiente protezione)

  • Subappalto

  • Dipendenti non INAIL

  • Prestatori di lavoro temporaneo

  • Cose di dipendenti

  • Amministratori considerati terzi

  • Mezzi sotto carico e scarico

  • Condutture e impianti sotterranei

  • Interruzione o sospensione di attività di terzi

  • Rc personale dei dipendenti, interinali, parasubordinati

  • Tecnici e direttori dei lavori esterni

  • Inquinamento accidentale

  • Rc del committente (d.Lgs 494/96)

  • Ati, consorzi e società consortili

  • Veicoli in sosta

  • Terzi i dipendenti di altre imprese, fornitori, clienti e consulenti

  • Rc del committente (circolazione veicoli a motore)

  • Proprietà e conduzione di fabbricati

  • Danni da incendio

  • Dipendenti terzi per crollo di fabbricati

  • Prelievo e consegna merci

  • Parcheggio aziendale

  • Danni a cose in consegna e custodia

  • Danni a cose sulle quali si eseguono i lavori

  • Danni a cose sollevate, caricate, scaricate e movimentate

  • Rc postuma impianti (5 anni)

  • Proprietà e uso di mezzi di sollevamento e movimentazione merci

  • Insegne, cartelli, striscioni

  • Vigilanza anche armata

  • Cani da guardia

  • Mense e spacci (compresi i rischi dello smerci e/o della somministrazione)

  • Pronto soccorso e servizio medico aziendale

  • Squadre antincendio

  • Fiere e mostre (compreso allestimento stands)

  • Distributori di cibi e bevande

  • Attività dopolavoristiche, ricreative e gite aziendali

  • Convegni e congressi

  • Attività accessorie, ausiliarie e complementari quali:

  • Ced

  • Officine

  • Falegnamerie

  • Laboratori

  • Autolavaggio

  • Centrale termica

  • Cabina elettrica

  • Centrale di compressione

  • Depositi di carburante e colonnine di distribuzione

  • Impianti di saldatura

  • Nonché altre simili attività

  • Franchigia danno biologico ridotta a € 2.500,00

  • Rc postuma generica

  • Prestatori di lavoro occasionale e occasionale accessorio

  • Buona fede

  • Danni da furto (per presenza di impalcature)

  • Danni da cedimento o franamento del terreno

  • Detenzione e impiego di esplosivi

  • Scavi e reinterri

  • Segnaletica mancante o insufficiente

  • Committenza generica

  • Smercio generi alimentari

Massimali

  • 1.000.000,00 €

  • 2.000.000,00 €

  • 3.000.000,00 €

  • 4.000.000,00 €

  • 5.000.000,00 €

  • Altro