RC Prodotti

RC Prodotti

Chi è il produttore

Il Fabbricante del bene o il fornitore del servizio o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome,marchio o altro segno distintivo.

Perché la polizza RC Prodotti?

  • Il produttore e colui che riveste in Italia la qualifica di produttore (l’importatore) è responsabile per danni da difetto del prodotto per 10 anni dalla data di messa in circolazione del prodotto stesso.

  • Mutate tecnologie di produzione

  • Molteplicità di partecipanti al processo di produzione del prodotto

  • Nuove modalità di commercializzazione

  • Ampliamento dei mercati

  • Accresciuta coscienza dei consumatori: associazioni di consumatori

  • Introduzione della “Class Action” nella legge Italiana

L’esposizione al rischio di dover risarcire danni comporta, per il produttore, la necessità di:

  • Valutare i rischi derivanti dalle varie fasi produttive e adottare uno specifico piano per prevenire e ridurre al minimo la difettosità dei prodotti

  • Stipulare una polizza di Responsabilità Civile Prodotti

Punti di riflessione della polizza RC prodotti

  1. L’assicurazione tiene indenne l’assicurato in quanto responsabile civile ai sensi di legge

  2. L’assicurazione risarcisce danni a terzi, cioè a soggetti diversi dall'assicurato stesso e dai soggetti non considerati terzi

  3. L’assicurazione risarcisce solo i danni causati dall'assicurato

  4. Il danno deve derivare da difetto dei prodotti risultanti in polizza dopo la loro messa in circolazione

  5. I danni garantiti a cose sono esclusivamente a cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza

  6. L'Assicurato è Colui che riveste in Italia la qualifica di produttore

Funzione del contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Prodotti

  • Trasferire, in tutto o in parte, il rischio economico dall'Imprenditore ( assicurato) alla Compagnia di assicurazione ( art. 1917 1°co. C. C.).

  • Garantire al danneggiato il soddisfacimento del proprio credito.

Oggetto dell’Assicurazione

  • La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento (capitale,interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza per i quali l’assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi descritti in polizza, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

  • I danni risarcibili ai sensi della polizza RC Prodotti

    • Danni corporali a terzi: morte o lesioni corporali.

    • Danni materiali diretti a cose di terzi diverse dal prodotto difettoso: distruzione o danneggiamento di cose.

Principali esclusioni specifiche della polizza RC Prodotti

  1. Spese di sostituzione o riparazione del prodotto

  2. Spese e oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.

  3. Spese per indagini (non autorizzate) volte ad accertare la causa del sinistro.

  4. Intenzionali violazioni di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza.

  5. Prodotti consegnati in USA, Canada e Messico.

  6. Rischi atomici

  7. Danni da inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo

  8. Responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivanti dalla legge

Principali garanzie

  1. Danni da interruzione o sospensione di attività, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. (Tali danni sono soggetti a limiti di indennizzo e all'applicazione di scoperti e franchigie).

  2. La garanzia comprenda i danni che i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provochino al prodotto finito o ad altro componente.

  3. Nel caso in cui i prodotti indicati in polizza diventino componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, la garanzia per i danni al prodotto finito può essere soggetta a limiti di indennizzo.

  4. Errata concezione/progettazione

  5. Errate, omesse o carenti istruzioni d’uso

  6. Errato o difettoso imballaggio

  7. Errata o difettosa conservazione

Possibili estensioni di garanzia

  • Garanzia ritiro dei prodotti fabbricati dall'Assicurato (sottoposta al verificarsi di alcune condizioni e a limiti di indennizzo).

  • Esportazione diretta dei prodotti in USA, Canada, Messico (sottoposta a limitazioni temporali e limiti di indennizzo).

Massimali

  • 1.000.000,00 €

  • 2.000.000,00 €

  • 3.000.000,00 €

  • 4.000.000,00 €

  • 5.000.000,00 €

  • Altro

Calcolo e regolazione del premio

Il premio anticipato di polizza viene calcolato sulla base del fatturato ed è soggetto ad una regolazione annuale (conguaglio).

Durata

La polizza ha durata annuale o anno più rateo e si rinnova tacitamente, salvo disdetta a mezzo raccomandata.