RC Inquinamento

Polizza RC Inquinamento

Perché una polizza RC Inquinamento:

  • Mutate tecnologie di produzione

  • Molteplicità di partecipanti al processo di produzione del prodotto

  • Accresciuta coscienza dei consumatori: associazioni di consumatori

  • Introduzione della “class action” nella legge italiana

L’aumentata esposizione al rischio di dover risarcire danni comporta, per l'impresa, la necessità di:

  • Valutare i rischi derivanti dalle varie fasi produttive e l'evoluzione legislativa adottata in questo settore con specifici piani per prevenire e ridurre al minimo l' inquinamento industriale ed eventuali azioni collaterali.

  • Stipulare una polizza di responsabilità civile inquinamento.

Punti di riflessione della polizza RC inquinamento

  • L’assicurazione tiene indenne l’assicurato in quanto responsabile civile ai sensi di legge

  • L’assicurazione risarcisce danni a terzi, cioè a soggetti diversi dall'assicurato stesso e dai soggetti non considerati terzi

  • L’assicurazione risarcisce solo i danni causati dall'assicurato

Funzione del contratto di assicurazione per la responsabilità civile inquinamento

  • Trasferire, in tutto o in parte, il rischio economico dall'imprenditore (assicurato) alla compagnia di assicurazione ( art. 1917 1°co. C. C.).

  • Garantire al danneggiato il soddisfacimento del proprio credito.

Oggetto dell’assicurazione

  • La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, per:

    • Morte e lesioni personali

    • Distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello stabilimento

    • Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello stabilimento nell'area interessata dall'inquinamento.

    • Nel caso in cui l’inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Principali delimitazioni ed esclusioni specifiche della polizza RC inquinamento

L'assicurazione non comprende i danni o le spese:

  • Causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento

  • Causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento

  • Causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi

  • Causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello stabilimento

  • Causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi

  • Causati da amianto

  • Derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d’insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d’invasione, salvo che l'assicurato provi che l’inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi

  • Causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

  • Derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21

  • Causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento

  • Derivanti da fatti o circostanze noti all'assicurato o al contraente alla data di decorrenza dell’assicurazione

  • Derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili

  • Derivanti da organismi geneticamente modificati (ogm)

  • Causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo stabilimento

  • Causati da pozzi perdenti

  • Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Non sono considerati terzi:

  • Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente

  • Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione

  • I prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'assicurazione

  • Le società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal codice civile

Esclusioni

  • L'assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello stabilimento.

  • La garanzia di cui alla sezione prima non comprende altresì i costi e le spese indennizzabili ai sensi della sezione seconda di polizza.

Possibili estensioni di garanzia

  • Danni da interruzione o sospensione di attività,mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. (tali danni sono soggetti a limiti di indennizzo e all'applicazione di scoperti e franchigie).

Massimali

  • 250.000,00 €

  • 500.000,00 €

  • 1.000.000,00 €

  • Altro

Calcolo e regolazione del premio

  • Il premio anticipato di polizza viene calcolato sulla base del fatturato ed è soggetto ad una regolazione annuale (conguaglio).

Durata

  • La polizza ha durata annuale o anno più rateo e si rinnova tacitamente, salvo disdetta a mezzo raccomandata.