RC Amministratori D&O
RC Datoriale
Definizione di assicurato
Per assicurato si intende:
la contraente e le società controllate
ogni persona assicurata, intendendosi per tale qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o diventi durante il periodo di validità della polizza:
un lavoratore subordinato (o parasubordinato) del Contraente e delle sue Controllate, nell'esercizio delle proprie funzioni, a prescindere dalla tipologia di mansioni svolte, ivi compresi i lavoratori part time, stagionali o con contratto a tempo determinato
un membro degli organi di gestione e controllo del Contraente e delle sue Controllate, in detta qualità
lo sposo o il convivente more uxorio legalmente riconosciuto di una persona indicata ai precedenti punti che sia defunta, interdetta, inabilitata o insolvente, per i danni derivanti da un atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro commesso da tale persona assicurata
gli eredi o l’esecutore testamentario di una persona indicata ai precedenti punti defunta, per i danni derivanti da un atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro commesso da tale persona assicurata
Retroattività Illimitata
Massimale
Da € 500.000,00 a 5.000.000,00 in aggregato per sinistro e per anno
Ai sensi dell’art. 1917 c.c., le spese di difesa sono prestati nell’ambito di un limite di indennizzo pari al 25% del massimale di polizza, prestato in eccedenza al massimale stesso
Territorialità: Mondo intero esclusi USA e Canada
Franchigia
€ 5.000,00 oltre al 10% della retribuzione lorda annua complessiva del dipendente licenziato.
Tale franchigia si applica unicamente alla società e non anche alla persona assicurata e unicamente al caso di licenziamento illegittimo, ingiustificato, discriminatorio e/o ingiurioso;
nessuna per qualsiasi altro atto illecito in relazione ai rapporti di lavoro
nessuna per qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una persona assicurata
Oggetto dell'assicurazione
Atto illecito o illegittimo relativo al rapporto di lavoro: la polizza tiene indenne ogni assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a seguito di richieste di risarcimento conseguenti ad atto illecito o illegittimo relativo al rapporto di lavoro. A titolo di esempio costituisce atto illecito o illegittimo qualsiasi forma di discriminazione, molestia, mobbing, rappresaglia, licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio e/o ingiurioso. L’assicurazione comprende l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n°300/1970
Difesa: la compagnia può assumere la difesa e comunque terrà indenni gli assicurati per le spese legali sostenute per resistere a una richiesta di risarcimento, nell’ambito di un limite pari al 25% del massimale assicurato e in aggiunta al massimale stesso
Tutela dei dati personali: la compagnia tiene indenne l’assicurato da ogni danno e dalle spese legali relative a richieste di risarcimento per violazione della privacy
Gestione delle crisi relative al rapporto di lavoro
Ulteriori spese in garanzia
Consulenza legale preliminare
Altre Garanzie
Estensione alle società controllate di nuova acquisizione, purchè il numero dei dipendenti non aumenti di oltre il 25% (con un massimo di 1.000 unità) rispetto ai dipendenti totali del gruppo alla data di decorrenza della polizza.
Responsabilità dell’amministratore che abbia rivestito, rivesta o rivestirà la qualifica di amministratore di qualunque ente esterno, intendendosi per tale un ente senza scopo di lucro o una società collegata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Maggior termine per la comunicazione delle richieste di risarcimento, in caso di mancato rinnovo della polizza, alle seguenti condizioni:
15 mesi con premio addizionale pari al 75% del premio di polizza
24 mesi con premio addizionale pari al 100% del premio di polizza
Principali esclusioni
Atti dolosi; tale esclusione non si applica in nessun caso in capo alla società
richieste di risarcimento relative a liti, pendenze, controversie, circostanze note, ispezioni e indagini in corso o precedenti alla data di decorrenza della polizza
danni a cose o a persone, l’esclusione non si applica ai danni da stress emotivo
licenziamenti collettivi: collocamenti in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale – per licenziamento collettivo si intende qualsiasi licenziamento effettuato almeno nei confronti di 5 lavoratori della contraente o di qualsiasi sua controllata nell’arco di 120 giorni anche se relativi a diverse unità produttive site nell’ambito del territorio della stessa provincia
violazione delle norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, le indennità per il caso di invalidità, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio, ogni altra indennità prevista o bonus, trattamento di fine rapporto, prestazioni sociali ed assistenziali.