RC Amministratori D&O

RC Datoriale

Definizione di assicurato

Per assicurato si intende:

  • la contraente e le società controllate

  • ogni persona assicurata, intendendosi per tale qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o diventi durante il periodo di validità della polizza:

    • un lavoratore subordinato (o parasubordinato) del Contraente e delle sue Controllate, nell'esercizio delle proprie funzioni, a prescindere dalla tipologia di mansioni svolte, ivi compresi i lavoratori part time, stagionali o con contratto a tempo determinato

    • un membro degli organi di gestione e controllo del Contraente e delle sue Controllate, in detta qualità

    • lo sposo o il convivente more uxorio legalmente riconosciuto di una persona indicata ai precedenti punti che sia defunta, interdetta, inabilitata o insolvente, per i danni derivanti da un atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro commesso da tale persona assicurata

    • gli eredi o l’esecutore testamentario di una persona indicata ai precedenti punti defunta, per i danni derivanti da un atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro commesso da tale persona assicurata

Retroattività Illimitata

Massimale

  • Da € 500.000,00 a 5.000.000,00 in aggregato per sinistro e per anno

  • Ai sensi dell’art. 1917 c.c., le spese di difesa sono prestati nell’ambito di un limite di indennizzo pari al 25% del massimale di polizza, prestato in eccedenza al massimale stesso

Territorialità: Mondo intero esclusi USA e Canada

Franchigia

  • € 5.000,00 oltre al 10% della retribuzione lorda annua complessiva del dipendente licenziato.

  • Tale franchigia si applica unicamente alla società e non anche alla persona assicurata e unicamente al caso di licenziamento illegittimo, ingiustificato, discriminatorio e/o ingiurioso;

    • nessuna per qualsiasi altro atto illecito in relazione ai rapporti di lavoro

    • nessuna per qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una persona assicurata

Oggetto dell'assicurazione

  • Atto illecito o illegittimo relativo al rapporto di lavoro: la polizza tiene indenne ogni assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a seguito di richieste di risarcimento conseguenti ad atto illecito o illegittimo relativo al rapporto di lavoro. A titolo di esempio costituisce atto illecito o illegittimo qualsiasi forma di discriminazione, molestia, mobbing, rappresaglia, licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio e/o ingiurioso. L’assicurazione comprende l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n°300/1970

  • Difesa: la compagnia può assumere la difesa e comunque terrà indenni gli assicurati per le spese legali sostenute per resistere a una richiesta di risarcimento, nell’ambito di un limite pari al 25% del massimale assicurato e in aggiunta al massimale stesso

  • Tutela dei dati personali: la compagnia tiene indenne l’assicurato da ogni danno e dalle spese legali relative a richieste di risarcimento per violazione della privacy

  • Gestione delle crisi relative al rapporto di lavoro

  • Ulteriori spese in garanzia

  • Consulenza legale preliminare

Altre Garanzie

  • Estensione alle società controllate di nuova acquisizione, purchè il numero dei dipendenti non aumenti di oltre il 25% (con un massimo di 1.000 unità) rispetto ai dipendenti totali del gruppo alla data di decorrenza della polizza.

  • Responsabilità dell’amministratore che abbia rivestito, rivesta o rivestirà la qualifica di amministratore di qualunque ente esterno, intendendosi per tale un ente senza scopo di lucro o una società collegata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

  • Maggior termine per la comunicazione delle richieste di risarcimento, in caso di mancato rinnovo della polizza, alle seguenti condizioni:

    • 15 mesi con premio addizionale pari al 75% del premio di polizza

    • 24 mesi con premio addizionale pari al 100% del premio di polizza

Principali esclusioni

  • Atti dolosi; tale esclusione non si applica in nessun caso in capo alla società

  • richieste di risarcimento relative a liti, pendenze, controversie, circostanze note, ispezioni e indagini in corso o precedenti alla data di decorrenza della polizza

  • danni a cose o a persone, l’esclusione non si applica ai danni da stress emotivo

  • licenziamenti collettivi: collocamenti in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale – per licenziamento collettivo si intende qualsiasi licenziamento effettuato almeno nei confronti di 5 lavoratori della contraente o di qualsiasi sua controllata nell’arco di 120 giorni anche se relativi a diverse unità produttive site nell’ambito del territorio della stessa provincia

  • violazione delle norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, le indennità per il caso di invalidità, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio, ogni altra indennità prevista o bonus, trattamento di fine rapporto, prestazioni sociali ed assistenziali.