Tutela Legale Aziende

Tutela Legale Aziende

Garanzia Base

  • L’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Garanzia Super (Oltre alla Garanzia Base, le seguenti garanzie sono incluse:)

  • Le controversie relative alla proprietà o derivanti da contratti di locazione degli immobili nei quali l’azienda svolge l’attività. Salvo altra espressa indicazione, la presente garanzia si intende riferita all'immobile sito all'indirizzo indicato in polizza;

  • le vertenze individuali di lavoro con propri dipendenti regolarmente assunti e con i lavoratori parasubordinati;

  • le controversie con altre Imprese assicurative relative a contratti assicurativi stipulati dall'azienda contraente;

  • la difesa dell’assicurato in sede civile contro pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera in primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

Garanzia Extra (Oltre alla Garanzia Super, le seguenti garanzie sono incluse:)

  • Controversie contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni disservizi commissionate e/o ricevute dall'azienda contraente, sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250,00. La garanzia si intende riferita alla fornitura di beni e prestazioni di servizi funzionali all'esercizio dell’attività dell’azienda;

  • controversie contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato. Tale garanzia opera esclusivamente in sede stragiudiziale e solo se il debitore non sia in stato di fallimento o sottoposto ad altra procedura concorsuale. In tali casi, la Società, in via esclusiva, esperirà, in proprio o avvalendosi dell’opera di professionisti da essa stessa individuati, ogni azione utile per la risoluzione bonaria delle vertenze nella fase stragiudiziale. Non verrà effettuato rimborso di spese sostenute nell'eventuale fase giudiziale successiva alle iniziative promosse dalla Società in sede stragiudiziale, né di quelle eventualmente riferite ad attività svolte in sede stragiudiziale da altri professionisti non incaricati dalla Società. La garanzia è operante con il limite di 4 (quattro) denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia opera per forniture commissionate all'assicurato ed eseguite almeno 90 giorni dopo la data di decorrenza della garanzia e per crediti rappresentati da prova scritta a norma dell’articolo 634 del Codice di Procedura Civile.

Garanzie aggiuntive

Garanzia Special Protection (Stand Alone)

Assicurati

  • l’Azienda contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;

  • i Dirigenti e i Preposti alle attività di cui al D. Lgs. 81/08 nell'esercizio delle funzioni riferite all'attuazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro contenute nel decreto citato e nella normativa pregressa;

  • il Responsabile per l’attuazione delle norme contenute nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza alimentare;

  • il Responsabile delle attività di cui al D. Lgs. 152/06 e alla normativa pregressa in materia di Tutela dell’Ambiente;

  • il Titolare, i Responsabili del trattamento dei dati personali e gli Incaricati, nell'esercizio delle funzioni previste dal D. Lgs. 196/03 e dalla normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

Garanzie

  • Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)

  • Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)

  • Tutela dell’ambiente (D. Lgs. 152/06)

  • Privacy (D. Lgs. 196/03)

  • Responsabilità Amministrativa (D. Lgs. 231/01)

Garanzia Intero Parco Veicoli (Stand Alone)

Assicurati

  • la Persona Giuridica contraente, nelle persone dei Legali Rappresentanti;

  • i veicoli a motore di proprietà della Persona Giuridica contraente indicati in polizza;

  • i conducenti autorizzati dei veicoli di proprietà della Persona Giuridica contraente indicati in polizza;

  • i terzi trasportati sui veicoli assicurati.

Garanzie

  • l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;

  • il ricorso contro il provvedimento di ritiro della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;

  • il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;

  • le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

Dirigenti e Quadri

Assicurati

I dipendenti dell’Azienda contraente con qualifica dirigenziale o di quadro (o altra definizione equipollente a norma del contratto collettivo nazionale di settore), nell'esercizio delle funzioni e nello svolgimento delle mansioni attribuite dall'azienda contraente.

Garanzie

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

  • la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni extracontrattuali avanzate da terzi. Tale garanzia è prestata nel caso in cui il sinistro sia coperto in primo rischio da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla stessa per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile. Inoltre, nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di RC in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’assicurato nella costituzione in giudizio, la Società garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’Impresa Assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza di primo rischio. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso. Nel caso in cui la polizza di RC in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera in primo rischio. L’assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di RC in primo rischio.

Amministratori e Sindaci

Assicurati

I componenti del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, nello svolgimento delle loro attività istituzionali per conto della Contraente.

Garanzie

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;

  • la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato, oppure nel caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo. La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quello sopra specificamente indicato, oppure in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa;

  • la difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni avanzate da terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2395 e 2407 del Codice Civile. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla stessa per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi di quanto previsto dall’art. 1917 del Codice Civile. A titolo di maggior chiarimento, si precisa che la presente garanzia opera solo in caso di incapienza delle somme messe a disposizione dall'Impresa Assicuratrice di primo rischio, e non opera in tutte le altre ipotesi, ivi compresi i casi nei quali l’Impresa Assicuratrice di primo rischio, pur essendo la polizza con essa in corso regolarmente operante, non ritenga di assistere l’assicurato con un proprio legale, per qualsiasi ragione.